Il percorso di riforma della SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), il regolamento europeo sulla trasparenza della finanza sostenibile, compie un passo decisivo. La commissione Affari economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo ha approvato il testo di revisione con 37 voti favorevoli, 9 contrari e 4 astensioni, delineando un impianto che punta a rendere i prodotti finanziari più comparabili tra loro e a fornire regole più chiare a operatori, imprese e investitori, in un tentativo esplicito di contenere i rischi di greenwashing che hanno accompagnato l’applicazione del regolamento negli anni più recenti.
Prima di entrare nel merito delle novità, è utile richiamare la funzione della normativa. La SFDR non stabilisce dove i capitali debbano essere investiti, ma impone agli operatori finanziari di rendere pubbliche informazioni sulle caratteristiche e sugli obiettivi di sostenibilità dei propri prodotti, in modo da consentire agli investitori di valutare con maggiore consapevolezza rischi e impatti delle attività finanziate. È su questo impianto informativo, e non sugli obblighi di allocazione del capitale, che interviene la revisione approvata dalla commissione ECON.
Il nodo centrale della riforma riguarda la classificazione dei prodotti finanziari. I deputati hanno confermato il modello proposto dalla Commissione europea, basato su tre nuove categorie, sostenibili, di transizione e prodotti di base ESG, destinate a sostituire l’attuale distinzione tra Articolo 8 e Articolo 9, un sistema che nel tempo ha mostrato margini di ambiguità interpretativa e un utilizzo spesso improprio da parte del mercato. L’obiettivo dichiarato è rendere più immediato il confronto tra strumenti finanziari, riducendo il rischio che indicazioni generiche sulla sostenibilità orientino le scelte di investimento sulla base di informazioni poco chiare o difficilmente verificabili.
Ciascuna categoria dovrà rispettare requisiti specifici. I prodotti di transizione, in particolare, non potranno investire in società che traggono profitto da attività di esplorazione, estrazione, lavorazione o raffinazione di combustibili fossili, salvo il rispetto di condizioni stringenti legate a investimenti nella transizione energetica, riduzione delle emissioni e piani misurabili corredati da scadenze definite. Anche i prodotti classificati come base ESG dovranno indicare in modo esplicito l’eventuale esposizione al settore fossile, garantendo così un livello minimo di trasparenza anche per la categoria meno vincolante.
Un ulteriore elemento trasversale riguarda la tutela dei diritti umani: per tutte e tre le categorie è previsto un presidio specifico, con l’esclusione delle imprese responsabili di violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario. Le società di investimento saranno inoltre tenute a condurre attività di due diligence e monitoraggio con cadenza almeno annuale, verificando parametri quali l’esposizione ai combustibili fossili, il livello di emissioni di gas serra, gli impatti sulla biodiversità e altri effetti negativi rispetto agli obiettivi ESG dichiarati.
La riforma interviene anche sul perimetro degli obblighi informativi, con l’obiettivo dichiarato di alleggerire gli oneri amministrativi complessivi. Solo i maggiori operatori finanziari sarebbero tenuti a rendicontare il proprio impatto ambientale e sociale, mentre gli investitori professionali resterebbero esclusi dal nuovo perimetro applicativo. Analogamente, rimarrebbero fuori dall’ambito di applicazione le attività di consulenza finanziaria e di gestione di portafoglio, un restringimento pensato per concentrare gli obblighi di trasparenza più stringenti sui soggetti di maggiori dimensioni e rilevanza sistemica.
Il testo approvato dalla commissione ECON rappresenta tuttavia una tappa intermedia dell’iter legislativo, non la sua conclusione. Il mandato negoziale del Parlamento sarà formalmente annunciato all’apertura della sessione plenaria del 1° ottobre, dopodiché la versione definitiva della revisione dovrà essere concordata con il Consiglio dell’Unione europea attraverso il consueto negoziato tra le istituzioni, prima di poter essere pubblicata ed entrare in vigore. Per gli operatori del settore, ciò significa che il quadro definitivo delle tre nuove categorie, e dei relativi requisiti di esclusione e disclosure, potrebbe ancora subire modifiche nel corso del confronto istituzionale, ma la direzione di marcia della riforma appare ormai delineata con sufficiente chiarezza.