Il mercato dei rating di sostenibilità entra in una nuova era. Dal 2 luglio 2026 i fornitori di rating ESG che operano nell’Unione europea dovranno rispettare regole inedite su autorizzazione, trasparenza metodologica, governance e gestione dei conflitti di interesse. Entrerà infatti pienamente in applicazione il Regolamento (UE) 2024/3005, il primo quadro normativo europeo dedicato alle attività di rating ESG, che sottoporrà i provider alla vigilanza dell’ESMA, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Sul piano nazionale, il Consiglio dei Ministri ha già individuato la Consob quale autorità competente per le funzioni previste dal nuovo impianto.
Per capire perché Bruxelles sia intervenuta bisogna guardare allo stato del mercato. Negli ultimi anni i rating ESG sono cresciuti in modo esponenziale: già nel 2022 l’ESMA aveva censito 59 provider operanti sui mercati europei, fotografando un settore frammentato e dominato da poche grandi agenzie extra-UE, affiancate da numerose realtà europee di dimensioni minori. Il problema principale, però, non era il numero degli operatori, ma l’eterogeneità delle metodologie. La stessa azienda poteva infatti ricevere punteggi molto diversi a seconda dell’agenzia che la valutava, in ragione dei differenti criteri di calcolo adottati. Il caso più citato di questa divergenza è quello di Tesla, valutata in modo opposto da provider diversi. Una mancanza di standardizzazione che rendeva i rating difficilmente comparabili e minava la fiducia di investitori e imprese.
Va chiarito subito un punto, però, per evitare equivoci. Il Regolamento non mira a uniformare i rating ESG né a imporre una metodologia unica: ogni provider resta libero di adottare i propri modelli. L’obiettivo è un altro, ovvero rendere quelle metodologie trasparenti, verificabili e comprensibili per chi utilizza le valutazioni.
La prima grande novità riguarda l’accesso al mercato. Per operare nell’Unione, i fornitori di rating ESG dovranno ottenere un’autorizzazione ed essere sottoposti alla vigilanza dell’ESMA, secondo un sistema armonizzato di autorizzazione, sospensione e revoca delle attività. In caso di gravi inadempienze o pratiche ingannevoli, l’Autorità potrà sospendere o revocare la licenza, e potrà obbligare gli enti che pubblicano informazioni inesatte o fuorvianti a rettificarle con una nuova valutazione corretta.
Accanto alla supervisione arriva un ampio pacchetto di obblighi di trasparenza. I provider saranno tenuti a rendere pubbliche le informazioni sulle metodologie utilizzate, sui modelli adottati, sulle principali assunzioni alla base delle valutazioni e sui relativi limiti. Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la doppia materialità: ogni agenzia dovrà specificare con chiarezza se il proprio rating misura il rischio finanziario che i fattori ESG comportano per l’impresa, oppure l’impatto che l’impresa genera sull’ambiente e sulla società, o ancora entrambe le dimensioni. Una distinzione cruciale, spesso fonte di malintesi, perché un punteggio “alto” può avere significati radicalmente diversi a seconda di cosa l’agenzia stia effettivamente misurando.
Il Regolamento disciplina anche gli operatori extra-UE, che potranno continuare a essere utilizzati nell’Unione attraverso tre canali: l’avallo (endorsement) da parte di un provider già autorizzato nell’UE, che si assume la responsabilità di garantirne la conformità; il riconoscimento dell’equivalenza del quadro normativo del Paese d’origine da parte della Commissione europea; oppure, per gli operatori di minori dimensioni, una specifica procedura di riconoscimento gestita dall’ESMA. L’obiettivo è impedire che attività rilevanti per gli investitori europei sfuggano ai nuovi requisiti di trasparenza e controllo.
Sul fronte delle tempistiche e dell’impatto, il legislatore ha previsto alcune gradualità. È stabilito un regime agevolato e facoltativo della durata di tre anni a favore dei piccoli fornitori di rating, pensato per attenuare l’impatto e i costi dei nuovi obblighi, al termine del quale anche questi soggetti saranno pienamente sottoposti al Regolamento. Sono inoltre fissate scadenze operative precise per la notifica all’ESMA da parte delle agenzie che intendono continuare a operare nel mercato europeo.
Pur rivolgendosi formalmente ai fornitori di rating, gli effetti del Regolamento sono destinati a estendersi ben oltre il perimetro delle agenzie. Le imprese valutate saranno infatti tra i principali beneficiari di un sistema più trasparente, che consentirà loro di comprendere meglio criteri, pesi e metodologie utilizzati dai provider, interpretare con maggiore consapevolezza i punteggi ottenuti e individuare più facilmente eventuali errori o disallineamenti. Per il mercato della finanza sostenibile europea, insomma, si tratta di un passaggio destinato a ridurre la frammentazione, contrastare il greenwashing e rafforzare l’affidabilità complessiva delle valutazioni ESG.