Il processo di adeguamento dell’ordinamento italiano alla normativa dell’Unione europea in materia di sostenibilità si arricchisce di un ulteriore tassello normativo. Il disegno di legge di delegazione europea 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 4 agosto e attualmente all’esame del Parlamento, conferisce al Governo delega ad adottare i decreti legislativi necessari al recepimento di una serie di disposizioni comunitarie con effetti diretti sul tessuto imprenditoriale nazionale, articolate su tre ambiti distinti: la rendicontazione di sostenibilità, il monitoraggio dello stato dei suoli e la prevenzione della dispersione ambientale dei pellet di plastica.
Rendicontazione di sostenibilità: revisione del perimetro applicativo e del sistema di vigilanza
Il primo ambito di intervento concerne la modifica del decreto legislativo 125/2024, con cui l’Italia ha recepito la Corporate Sustainability Reporting Directive, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dal pacchetto Omnibus I. L’elemento di maggiore rilevanza attiene alla ridefinizione del perimetro soggettivo di applicazione della disciplina: il nuovo assetto normativo europeo circoscrive l’obbligo di rendicontazione alle imprese che superano contemporaneamente le soglie di 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di ricavi netti annui, con un innalzamento sostanziale rispetto ai criteri originariamente previsti, destinato a ridurre in misura significativa il numero dei soggetti tenuti all’adempimento.
Al Governo è demandato non solo l’onere di conformare il quadro normativo interno alle nuove soglie, ma anche, ove necessario, di rivedere talune opzioni già esercitate in occasione del primo recepimento della direttiva, con conseguenze rilevanti per le imprese che avevano già avviato i propri processi di rendicontazione sulla base della disciplina previgente. Il disegno di legge interviene altresì sul sistema di controllo, ricomprendendo la vigilanza sui revisori e sulle società di revisione incaricati dell’attestazione dell’informativa di sostenibilità nell’ambito delle competenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Consob, e rinviando, per il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni, alla disciplina già prevista in materia di revisione legale dei conti. Per le imprese di maggiori dimensioni che permarranno nel perimetro applicativo, il regime integrale di vigilanza e sanzioni troverà applicazione, secondo quanto previsto, a decorrere dai bilanci relativi all’esercizio 2027, segnando un ulteriore passaggio della rendicontazione di sostenibilità da mero adempimento informativo a processo assoggettato a verifica e responsabilità formalizzata.
Monitoraggio del suolo: l’istituzione di un quadro comune a livello europeo
Il secondo ambito di intervento riguarda il recepimento della Direttiva (UE) 2025/2360 relativa al monitoraggio e alla resilienza del suolo, che introduce per la prima volta un quadro armonizzato a livello europeo per la valutazione sistematica dello stato di salute dei terreni. Gli Stati membri sono tenuti a istituire un sistema di monitoraggio fondato su una pluralità di indicatori, tra cui le caratteristiche fisiche e chimiche dei suoli, la presenza di sostanze contaminanti e i livelli di impermeabilizzazione e asportazione del suolo, da rilevarsi mediante unità territoriali dedicate, dati di telerilevamento e strumenti già disponibili a livello nazionale ed europeo.
Elemento di particolare rilevanza è costituito dall’individuazione dei siti potenzialmente contaminati, da effettuarsi in modo sistematico sulla base di un elenco delle attività considerate a rischio, ivi comprese le attività industriali presenti o pregresse e gli eventi incidentali suscettibili di aver determinato fenomeni di contaminazione: l’identificazione e la registrazione dei siti esistenti dovrà essere completata entro il 2035. Per le imprese titolari di attività industriali o produttive, le ricadute operative riguarderanno principalmente la gestione dei siti, la valutazione del rischio ambientale connesso e gli interventi di riqualificazione o trasformazione delle aree, atteso che la direttiva prevede altresì l’individuazione delle zone in cui i parametri di salute del suolo non risultino soddisfatti e di quelle caratterizzate da un elevato potenziale di miglioramento mediante interventi di deimpermeabilizzazione o rigenerazione. Tra gli indicatori suscettibili di monitoraggio figura inoltre il consumo di suolo, comprensivo dei fenomeni di artificializzazione, frammentazione del territorio e occupazione connessa ad attività commerciali, poli logistici, infrastrutture, impianti per la produzione di energia rinnovabile e attività estrattive.
Pellet di plastica: obblighi lungo l’intera catena di approvvigionamento
Il terzo ambito di intervento concerne la prevenzione della dispersione ambientale dei pellet di plastica, i granuli impiegati come materia prima dall’industria della plastica, considerati tra le principali fonti di rilascio involontario di microplastiche nell’ambiente. Il Regolamento (UE) 2025/2365 introduce obblighi applicabili all’intera catena di approvvigionamento, dalla produzione alla trasformazione, dalla distribuzione al trasporto, e trova applicazione nei confronti degli operatori che nell’anno precedente abbiano movimentato un quantitativo pari o superiore a 5 tonnellatedi pellet, degli impianti dedicati alla pulizia di contenitori e serbatoi, nonché dei soggetti coinvolti nelle operazioni di trasporto, ivi inclusi i vettori e gli operatori del trasporto marittimo.
I soggetti rientranti nel campo di applicazione sono tenuti ad adottare misure specifiche volte a prevenire, contenere e gestire i fenomeni di dispersione, formalizzate in un piano di gestione del rischio che disciplini le fasi di movimentazione, imballaggio, carico e scarico, pulizia e gestione degli eventi incidentali. Il regolamento introduce inoltre un regime di certificazione obbligatoria per gli impianti che manipolano un quantitativo pari o superiore a 1.500 tonnellate annue di pellet, con termini differenziati in funzione della dimensione dell’impresa: 17 dicembre 2027 per le grandi imprese, 17 dicembre 2028 per le medie imprese e 17 dicembre 2030 per le piccole imprese. L’adempimento non si esaurisce in una procedura di natura meramente documentale: i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a effettuare controlli a campione, volti a verificare l’adeguatezza dei piani di gestione del rischio predisposti e l’effettiva applicazione delle misure ivi previste. Il regolamento prevede infine un regime di ispezioni basate sul rischio e un sistema sanzionatorio proporzionato e dissuasivo, la cui articolazione concreta è rimessa alla disciplina di attuazione dei singoli Stati membri.
Stato dell’iter e prospettive applicative
Le disposizioni sopra descritte non risultano, allo stato, immediatamente applicabili: il disegno di legge dovrà completare il proprio iter di esame parlamentare e, all’esito dell’approvazione, spetterà al Governo l’adozione dei decreti legislativi attuativi delle singole deleghe conferite. Per le imprese, tuttavia, la direzione dell’evoluzione normativa risulta già sufficientemente definita: le modifiche in corso di approvazione non incideranno esclusivamente sulle modalità di rendicontazione delle informazioni di carattere ambientale, sociale e di governance, ma interesseranno più in generale il sistema di controllo degli impatti ambientali e la gestione del rischio lungo l’intero ciclo delle attività produttive. Il successivo passaggio consisterà nella traduzione delle deleghe contenute nel provvedimento in disposizioni pienamente applicabili, mediante la definizione di termini, procedure e obblighi a carico dei diversi soggetti interessati.