EUDR, la Commissione UE aggiorna le regole a pochi mesi dall’entrata in vigore

EUDR, la Commissione UE aggiorna le regole a pochi mesi dall’entrata in vigore

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A pochi mesi dal debutto operativo del Regolamento europeo sulla deforestazione, Bruxelles mette a punto gli ultimi tasselli. Il 13 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato due nuovi provvedimenti per facilitare l’attuazione dell’EUDR, il Regolamento che entrerà in applicazione a partire dalla fine di dicembre 2026. Le misure si innestano sulla modifica legislativa approvata nel dicembre 2025 e completano il pacchetto di semplificazione presentato dalla Commissione lo scorso maggio, con l’obiettivo dichiarato di offrire maggiore certezza giuridica e operativa a imprese, Stati membri e Paesi partner. Secondo la Commissaria europea per l’Ambiente, la Resilienza idrica e un’Economia circolare competitiva, Jessika Roswall, il pacchetto serve proprio a garantire la chiarezza e la prevedibilità necessarie perché tutti gli operatori coinvolti possano arrivare pronti all’appuntamento con l’entrata in vigore.

Il primo provvedimento è un Atto delegato che aggiorna l’Allegato I del Regolamento, ovvero l’elenco dei prodotti soggetti agli obblighi dell’EUDR. Dopo la consultazione con gli stakeholder, escono dal perimetro della norma pelli grezze, pelli e cuoio bovini, pneumatici ricostruiti, semi di soia destinati alla semina, articoli in gomma vulcanizzata, nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, oltre a sedili per aeromobili e veicoli a motore. Entrano invece per la prima volta caffè solubile, alcuni derivati dell’olio di palma e le lingue bovine congelate, che però dovranno rispettare gli obblighi solo a partire dal 30 dicembre 2027, un anno oltre la scadenza generale, per dare alle imprese il tempo di adeguarsi. La Commissione precisa che l’aggiornamento riguarda esclusivamente i prodotti derivati e lascia inalterato l’elenco delle sette materie prime già disciplinate dal Regolamento. L’Atto delegato chiarisce inoltre che restano fuori dal campo di applicazione campioni e prodotti destinati ad analisi, esami e test, e introduce esenzioni specifiche per rifiuti, prodotti usati o di seconda mano, materiali di imballaggio e prodotti impiegati nella fabbricazione di medicinali. Prima di entrare effettivamente in vigore, il testo dovrà comunque passare al vaglio di Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione.

Il secondo provvedimento è un Atto di esecuzione che definisce le regole tecniche del Sistema Informativo EUDR, la piattaforma attraverso cui le imprese presenteranno le dichiarazioni di due diligence e quelle semplificate previste dalla norma. Tra le novità più rilevanti richieste da Stati membri e settore industriale figurano dichiarazioni semplificate dedicate a micro e piccoli operatori primari e un aggiornamento delle specifiche tecniche delle API per facilitare lo scambio automatizzato dei dati. La Commissione prevede di introdurre ulteriori funzionalità nel corso dell’estate, e il Sistema Informativo, dopo gli aggiornamenti tecnici, è stato già riaperto alla fine di giugno; nei prossimi mesi sono previsti anche aggiornamenti costanti della documentazione e sessioni formative per le imprese a partire da fine luglio.

Le misure adottate il 13 luglio completano un pacchetto più ampio presentato a maggio, che comprende anche una Guida aggiornata all’applicazione del Regolamento, ora disponibile ufficialmente in tutte le lingue dell’Unione dopo essere stata pubblicata inizialmente solo in inglese, e un nuovo documento di FAQ. Nel complesso, secondo la Commissione, queste iniziative rafforzano la certezza giuridica e la prevedibilità sia per le imprese sia per le autorità competenti.

Il calendario di applicazione, in ogni caso, resta confermato: dal 30 dicembre 2026 scatteranno gli obblighi per grandi e medi operatori e per i micro e piccoli operatori già soggetti al Regolamento UE sul legname, mentre dal 30 giugno 2027la norma si estenderà agli altri micro e piccoli operatori. Per i nuovi prodotti appena inseriti nell’Allegato I, come detto, gli obblighi partiranno solo dal 30 dicembre 2027.

Vale la pena ricordare, infine, cosa mira a ottenere questo Regolamento: garantire che i prodotti immessi sul mercato europeo, o esportati dall’Unione, non contribuiscano alla deforestazione o al degrado delle foreste. La normativa riguarda sette materie prime considerate a rischio, ovvero bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno, oltre ai numerosi prodotti da esse derivati. Le imprese che li commercializzano nell’UE, o li esportano, devono dimostrare attraverso una procedura di due diligence che quei prodotti sono privi di legami con la deforestazione e sono stati realizzati nel rispetto della legislazione del Paese d’origine. La Commissione sottolinea infine che, pur non essendo ancora pienamente applicabile, il Regolamento ha già prodotto effetti positivi sia nel settore pubblico sia in quello privato, aumentando la trasparenza delle filiere e creando nuove opportunità di mercato per i prodotti certificati come “deforestation-free”.

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